Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. A decorrere dall'anno 2007 le regioni e gli enti locali concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'utilizzo di parte dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.